Art. 3.
(Disciplina dell'esercizio della prostituzione).

      1. La prostituzione può essere esercitata da persone maggiori d'età, in forma personale e individuale, nel rispetto della salute della persona che si prostituisce.
      2. È vietata ogni forma di intermediazione finalizzata a trarre profitto dall'altrui pratica della prostituzione.
      3. È vietata qualsiasi forma di sfruttamento diretto o indiretto della prostituzione.

 

Pag. 7