1. La prostituzione può essere esercitata da persone maggiori d'età, in forma personale e individuale, nel rispetto della salute della persona che si prostituisce.
2. È vietata ogni forma di intermediazione finalizzata a trarre profitto dall'altrui pratica della prostituzione.
3. È vietata qualsiasi forma di sfruttamento diretto o indiretto della prostituzione.